AVIS - Lo statuto

Lo Statuto Nazionale Avis

ARTICOLO 1. Costituzione – denominazione – sede

C.1
L”ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE’ è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) e di Rete Associativa Nazionale (RAN) (di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’ o ‘Associazione’) ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali, e/o equiparate, di appartenenza, costituite in forma di ODV;
di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

C.2
L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della Legge 20 febbraio 1950, n. 49, ha sede legale in Milano, attualmente in viale E. Forlanini, n. 23. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2. Scopi sociali

C.1
L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

C.2
L’AVIS, che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono, ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, intero o di emocomponenti, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

C.3
Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati;
b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
d) promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile;
g) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;
h) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 3. Attività

C.1
Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
educazione e formazione;
beneficienza;
protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento. Nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale;
anche promuovendo e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione.

C.2
In particolare, per la realizzazione dei propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:
1. partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
2. partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
4. collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
5. svolge attività di indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo, anche ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice del Terzo settore, per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
6. promuove e sviluppa l’attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
7. coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
8. coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo;
9. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
10. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
11. svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;
12. promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;
13. promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
14. svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
15. promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
16. sostiene l’attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
17. effettua un monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predispone una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
18. può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

C.3
AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dei commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore.

C.4
AVIS può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 4. Soci

C.1
Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE è costituita da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV ai sensi del Titolo V, Capo I, del Codice del Terzo settore.

C.2
Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie, già costituite e autorizzate all’atto di approvazione assembleare del presente statuto, le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente statuto. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige – Südtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

C.3
Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

C.4
Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia, per oggetto sociale, attività e organizzazione, si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere favorevole dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

C.5
Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

C.6
Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

C.7
A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

ARTICOLO 5. Modalità di partecipazione alla vita associativa

C.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.

C.2
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

C.3
I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

C.4
I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

C.5
Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

C.6
La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.

C.7
I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell’art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente.

C.8
La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

ARTICOLO 6. Costituzione ed adesione delle associazioni locali

C.1
Le persone fisiche, in numero non inferiore a 21, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci
C.2
È socio persona fisica chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa;
chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo;
fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

C.3
Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 (un sesto) del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.

C.4
L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.

C.5
L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale, o equiparate, sovraordinate.

C.6
L’Avis Provinciale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

C.7
L’Avis Regionale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno tre soci persone giuridiche tra Avis Provinciali ed equiparate e Avis Comunali, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

C.8
Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.

C.9
Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:
a. Avis Comunale (o di base) di…….;
b. o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
c. o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .

C.10
Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere favorevole dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

C.11
La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

C.12
L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.

C.13
Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.

C.14
Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di cui all’art. 101, c. 2, del D.lgs. 117/2017, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge, e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.

C.15
Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

C.16
Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.

C.17
L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

ARTICOLO 7. Perdita della qualifica di socio

C.1
La qualifica di socio si perde per:
a. recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
b. espulsione – sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica – per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c. dimissioni – solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 – dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
d. decadenza per cessazione dell’attività donazionale, solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni.

C.2
Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto;
comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

C.3
In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi – su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale – esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati;
contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.

C.4
Gli associati persone fisiche perdono la qualifica di socio, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo. La perdita della qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano o dagli organi di giurisdizione interna ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente Statuto nonché delle relative norme del Regolamento di attuazione.

C.5
Contro il provvedimento adottato da parte del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di appartenenza l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali;
il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile – entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso – al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

C.6
Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.

C.7
In caso di ricorso contro il provvedimento che dichiara la perdita di qualifica di socio persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato decade, automaticamente, dalla carica associativa, eventualmente ricoperta e dal diritto di voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

C.8
Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica o di socio persona giuridica comporta la cancellazione dal libro soci a tutti i livelli associativi. Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica deve essere eseguito, entro 15 giorni dalla sua trasmissione, dall’Avis Comunale interessata che ne darà immediata comunicazione all’AVIS Nazionale. In caso di mancata esecuzione, l’AVIS potrà, previa diffida ad adempiere adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale, adottare il provvedimento di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo nei confronti del socio persona giuridica. Per le sanzioni comminate dagli organi di giurisdizione interna si applica il medesimo procedimento.

C.9
La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento;
in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione locale.

ARTICOLO 8. Organi

C.1
Sono organi di governo dell’AVIS:
a. l’Assemblea Generale degli Associati;
b. il Consiglio Nazionale;
c. il Comitato Esecutivo;
d. il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

C.2
L’Organo di controllo dell’AVIS è istituito e descritto dal successivo art. 14.

C.3
Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:
a. il Giurì Nazionale;
b. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

C.4
Sono organi consultivi dell’AVIS:
a. la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
b. il Comitato Medico Nazionale.

ARTICOLO 9. L’assemblea generale degli associati

C.1
L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo.

C.2
Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

C.3
Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata persona giuridica.

C.4
L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso.

C.5
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

C.6
L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

C.7
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5;
in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea.

C.8
Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

C.9
Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale.

C.10
Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.

C.11
Può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 10. Competenze dell’assemblea generale degli associati

C.1
Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:
a. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione dell’Organo di Controllo;
b. l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
c. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
d. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
e. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
f. la nomina dei componenti dell’Organo di controllo;
g. l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
h. la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
i. la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
j. la nomina dei commissari liquidatori;
k. la devoluzione del patrimonio;
l. la determinazione delle quote sociali;
m. ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

C.2
Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 11. Consiglio Nazionale: funzionamento e competenze

C.1
Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti.

C.2
Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

C.3
I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hondt.

C.4
Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.

C.5
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.

C.6
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

C.7
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo, entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9.

C.8
Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

C.9
La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta;
in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

C.10
Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

C.11
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

C.12
Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.
Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale:
a. la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale degli Associati;
b. la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea Generale degli Associati;
c. la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
d. l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
e. la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
f. la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico;
g. la promozione di convegni sui temi specifici;
h. l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
i. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
j. l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
k. la variazione, ove giudicato necessario e/o opportuno, tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
l. l’approvazione delle relazioni illustrative dell’attività svolta, per la presentazione delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati;
m. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
n. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo.

C.13
La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.

C.14
Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata, secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21, entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 12. Compiti del Comitato Esecutivo

C.1
Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
a. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
b. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
c. l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
d. l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
e. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
f. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
g. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

C.2
Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere;
attende all’ordinaria amministrazione;
assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva

C.3
Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

C.4
In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 13. Il Presidente

C.1
Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l’AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

C.2
Al Presidente spetta, inoltre:
a. convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno;
b. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
c. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

C.3
Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.

C.4
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

C.5
La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ARTICOLO 14. Organo di controllo

C.1
L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile.

C.2
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

C.3
Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017.Nell’ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l’organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

C.4
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

C.5
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

C.6
I componenti dell’Organo di controllo partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 15. Giurì Nazionale

C.1
Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica.

C.2
Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l’AVIS Nazionale.

C.3
Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

C.4
Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

C.5
Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

C.6
La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.

ARTICOLO 16. Collegio Nazionale dei Probiviri

C.1
Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

C.2
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un’associazione territoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

C.3
Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

C.4
Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

C.5
Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica – ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate – non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

C.6
La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ARTICOLO 17. Consulta dei Presidenti delle AVIS regionali ed equiparate

C.1
La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

C.2
La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all’anno;
è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.

C.3
Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.

C.4
Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.

C.5
I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo;
debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l’assunzione di eventuali delibere.

ARTICOLO 18. Il Comitato Medico Nazionale

C.1
Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.

C.2
Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.

C.3
Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l’anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.

C.4
Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.

ARTICOLO 19. Patrimonio

C.1
Il patrimonio dell’AVIS Nazionale è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione abbia proprietà a titolo legittimo.

C.2
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
– il reddito del patrimonio;
– i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– i contributi di organismi internazionali;
– i rimborsi derivanti da convenzioni;
– le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti, soggetti pubblici e privati, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
– ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi.

C.3
Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo;
in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

C.4
È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

C.5
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

C.6
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 20. Esercizio finanziario

C.1
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

C.2
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

C.3
AVIS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 21. Bilancio sociale

C.1
AVIS redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017

ARTICOLO 22. Libri sociali e scritture contabili

C.1
AVIS adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario Generale con un preavviso di almeno 10 giorni.

ARTICOLO 23. Cariche

C.1
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo esterni all’associazione. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

C.2
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

C.3
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti dell’Organo di controllo non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

C.4
Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.

C.5
In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.

C.6
Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11.

C.7
Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.

C.8
Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11.

C.9
Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°.

C.10
Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente dell’Organo di controllo. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

C.11
Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.

C.12
Nell’ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.

C.13
AVIS, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 24. Estinzione o scioglimento

C.1
Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9.

C.2
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall’Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall’art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 25. Rinvio

C.1
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 26. Norma transitoria*

C.1
Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto.

C.2
Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo.

C.3
A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali.

C.4
I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

C.5
Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto

 

 

L’AVIS è stata fondata l’11 maggio 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. Avis è una Organizzazione di Volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS) e una Rete Associativa Nazionale (RAN).
Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.

ARTICOLO 2. Soci

C.1 
L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall’aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale.

C.2 
Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale di residenza salvo sua diversa richesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

C.3 
Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

C.4 
Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l’istanza di adesione del socio.

C.5 
Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all’AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o Equiparate, l’elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti…) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall’AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.

C.6 
Un’Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto l’iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

C.7 
Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

C.8 
La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

C.9
La perdita della qualifica di socio, analiticamente disciplinata dall’art.7 comma 9 dello Statuto, da parte di un socio persona giuridica per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione Avis e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione locale.

ARTICOLO 3. Attività

C.1 
AVIS svolge tutte le attività elencate e contemplate nell’art.3 dello Statuto purché compatibili con quanto disposto dal Codice del Terzo Settore per quanto attiene le Reti Nazionali e alle modifiche del Codice Civile che dovessero intervenire a seguito della piena applicazione del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4. Diritti dei soci

C.1 
Il socio ha diritto:
a. al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
b. alla tutela dei propri dati personali;
c. al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
d. all’elettorato attivo e passivo;
e. ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
f. ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente;
g. alla tutela dei dati personali di cui l’Associazione è in possesso, la stessa deve porre in essere ed attuare tutte le misure necessarie dalle normative vigenti.

ARTICOLO 5. Doveri dei soci

C.1 
I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

C.2 
Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

C.3 
Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

C.4 
La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell’esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta regionale e/o provinciale concordata.

C.5 
I soci, sia persone fisiche che giuridiche, sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

C.6
La qualifica di socio non donatore, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 dello Statuto, si perde in caso di cessazione di ogni attività associativa, senza giustificato motivo, per un periodo di oltre un anno e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

C.7 
Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

C.8
Il socio deve:
a. dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l’Associazione;
b. rifiutare compensi di qualsiasi natura che possano essere ricondotti all’attività donazionale;
c. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
d. fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
e. fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
f. osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
g. comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ARTICOLO 6. Logo e segni distintivi dell’associazione

C.1 
Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

C.2 
L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. È fatto assoluto divieto a tutti, con esclusione di AVIS Nazionale, di apportare modifiche, anche parziali, al logo istituzionale.

C.3 
La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

C.4 
Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

C.5 
La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, potrà adottare i provvedimenti opportuni previsti dallo Statuto fino alla proposta della perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 7. Benemerenze associative

C.1 
La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

C.2 
Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e da poter essere portate giornalmente.

C.3 
Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:
1. Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
2. Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
3. Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
4. Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
5. Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
6. Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
7. Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

C.4 
Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

C.5 
Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di sei donazioni all’anno.

C.6 
Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue:
1. dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;
2. dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;
3. dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
4. dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni

C.7 
Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

C.8 
È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

ARTICOLO 8. Modalità di partecipazione alla vita associativa

C.1 
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.

C.2 
Tale documentazione, da inviare prioritariamente a mezzo PEC, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:
a. i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
b. i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;
c. la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
d. il nominativo del Capo delegazione;
e. copia del verbale, copia dei bilanci, copia dei verbali della Commissione Verifica Poteri e  relativi allegati dell’Assemblea Regionale;

C.3 
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Regionale. All’uopo il capo delegazione può formalmente affidare tale compito ad altro componente la delegazione.

C.4 
Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.

C.5 
I componenti del Consiglio Nazionale e dell’Organo di Controllo di AVIS Nazionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.

C.6 
La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Generale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente

C.7
La carica di componente della Commissione Verifica Poteri è incompatibile con qualsiasi carica associativa di pari livello.

ARTICOLO 9. Costituzione ed adesione delle associazioni locali

C.1 
La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.

C.2 
Le persone fisiche – in numero non inferiore a 21 – in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci. Il numero dei soci non potrà scendere al di sotto di 7 pena la perdita dello stato di ETS ai sensi dell’art.32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs 117/2017.

C.3 
L’Avis Provinciale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

C.4 
L’Avis Regionale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno tre soci persone giuridiche tra Avis Provinciali ed equiparate e Avis Comunali, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

C.5 
Le quote associative dovute all’AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.

C.6 
Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

C.7
Le quote relative ai soci persone giuridiche saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 10. Organi

C.1 
Tutti gli organi di cui all’art.8 dello Statuto Nazionale hanno sede presso gli uffici dell’AVIS Nazionale.

C.2 
L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, se non diversamente disciplinata, avviene con voto palese. Tutte le espressioni di voto riguardanti soci persone fisiche vanno obbligatoriamente assunte con voto segreto.

C.3 
L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.

C.4 
Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

C.5 
Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

ARTICOLO 11. L’assemblea generale degli associati

C.1 
La sede dell’Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Consiglio Nazionale.

C.2 
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Generale, ai sensi dell’articolo 9 comma 6 dello Statuto Nazionale, deve essere inviata prioritariamente a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria e in mancanze delle stesse a mezzo servizio postale.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche avviene con le stesse modalità previste per le persone giuridiche tramite delle Avis Regionali e/o Equiparate.

C.3 
Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’AVIS Nazionale, oppure presso l’Avis Regionale di riferimento.

C.4 
La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell’Assemblea.

C.5 
In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

ARTICOLO 12. Consiglio nazionale: funzionamento e competenze

C.1 
I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il metodo d’Hondt e cioè dividendo il numero dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4…. sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti fino all’assegnazione di tutti i Consiglieri.

C.2 
Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall’articolo 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri nazionale stabilito dall’Assemblea sia superiore a 22, nell’assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali.

C.3 
Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si può strutturare in aree dipartimentali, che vengono definite ed eventualmente integrate con apposita delibera.

ARTICOLO 13. Comitato esecutivo nazionale: funzionamento e competenze

C.1 
Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

C.2 
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’articolo 17.

C.3 
Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’eventuale area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

ARTICOLO 14. Collegio dei revisori dei conti: funzionamento e competenze

C.1 
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

C.2 
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

C.3 
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

C.4 
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

C.5 
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale;
copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale.

C.6 
I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Nazionale e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

C.7 
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

ARTICOLO 15. Organi di controllo

C.1 
L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

C.2
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché all’adeguatezza dell’assetto organizzativo. amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

C.3
Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 177/2017. Nell’ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1, D.lgs. 117/2017, l’organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

C.4
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

C.4
Dalle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

C.5
i componenti dell’Organo di controllo partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati relazionando per quanto di loro competenza e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 16. Collegio nazionale dei probiviri: funzionamento e competenze

C.1 
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, con qualsiasi mezzo idoneo a certificarne la data certa di spedizione e la provenienza, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Il ricorso introduttivo, ovvero il primo scritto difensivo, se si stratta del resistente, deve contenere l’elezione di domicilio per le comunicazioni relative al procedimento; è ammessa, allo scopo, anche la sola indicazione di un recapito fax o PEC.

C.2 
Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione al momento del deposito, potrà produrre la stessa anche successivamente, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

C.3 
Il Presidente, accertata la non manifesta inammissibilità, trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso, corredato dai documenti e di tutti i mezzi di prova ritenuti necessari e contenente anche eventuali domande riconvenzionali, purché connesse o collegate ai fatti dedotti nel ricorso principale. In caso di manifesta inammissibilità il Presidente emette decreto di archiviazione ritualmente notificato alla parte nei successivi sette giorni.

C.4 
Il Presidente, ricevuti gli atti, nomina il relatore, fissa la data del dibattimento e provvede alla alla convocazione del Collegio dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

C.5 
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione, esperibile anche a mezzo di procuratore speciale munito di procura scritta per conciliare. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile in sede di decisione.

C.6 
Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all’Organo competente.

C.7
Il Collegio,​​​​​, anche d’ufficio, adotta i provvedimenti istruttori, ivi compresa l’eventuale chiamata di terzi, ritenuti utili ai fini della decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

C.8
Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

C.9 
Il giudizio deve essere definito entro novanta giorni – salvo proroga esplicitamente deliberata dal Collegio. La decisione che definisce il giudizio, adeguatamente motivata, deve essere depositata entro quindici giorni e comunicata nei successivi sette giorni alle parti, al Presidente dell’AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

C.10 
L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

C.11 
L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 dello Statuto Nazionale.  Il Giudice dell’impugnazione ha piena cognizione del processo nei limiti di quanto dedotto nel grado precedente, e con la decisione finale può confermare, annullare o modificare il provvedimento impugnato.

C.12 
La parte che vi abbia interesse, sia nel primo che nel secondo grado, può chiedere in via provvisoria, nelle more della decisione definitiva, i provvedimenti cautelari ritenuti necessari per tutelare l’esito della decisione finale ad eccezione delle ipotesi di cui alla lettera d del successivo comma 14. Sulla richiesta provvede il Collegio, previa convocazione delle parti. Nei casi di particolare urgenza o di ritenuta opportunità, il Presidente o il componente del Collegio da lui delegato, adotta, anche senza preventiva convocazione delle parti, i provvedimenti ritenuti necessari. In tali casi i detti provvedimenti andranno confermati, modificati o revocati dal Collegio nel contraddittorio delle parti entro il termine di giorni 15. Il provvedimento, adeguatamente motivato, che decide sulla richiesta cautelare emesso in primo grado può essere reclamato entro 15 giorni dalla sua comunicazione innanzi all’organo giurisdizionale di secondo grado, il quale dovrà decidere entro i 30 giorni successivi.

C.13 
Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

C.14 
Le sanzioni sono costituite dalla:
• censura scritta;
• sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
• sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall’attività associativa;
• espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.

C.15 
Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

C.16 
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.

C.17 
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

ARTICOLO 17. Giurì nazionale: funzionamento e competenze

C.1 
Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.

C.2 
Avanti al Giurì si applicano le norme procedurali previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri.

C.3
Il Giurì Nazionale è Giudice di secondo grado, ma può esercitare, su richiesta congiunta di tutte le parti interessate alla controversia, attività giurisdizionale di unico grado, nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli.

C.4
Le parti, ricevuto il ricorso con pedissequo decreto di fissazione Udienza, devono entro 15 giorni dalla comunicazione manifestare la loro adesione al giudizio in unico grado. In difetto di comunicazione il silenzio sarà inteso come diniego al ricorso per saltum e il Presidente del Giurì provvederà a rimettere, entro i successivi cinque giorni, gli atti al competente Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 18. Obbligatorietà giurisdizione interna

C.1 
La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

C.2 
L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

ARTICOLO 19. Norme amministrative e finanziarie

C.1 
AVIS Nazionale e le Avis sottordinate sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato (Articoli 13 e 15 D. Lgs 117/2017), disciplinate dall’art. 22 dello Statuto di AVIS Nazionale e dai corrispondenti articoli delle Avis sottordinate. Precisamente:
a. Libri degli associati o aderenti;
b. Libro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico:
d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri “organi sociali”;
Il libro di cui alle lettere a, b, c sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione, mentre i libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

C.2 
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

C.3 
I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

C.4 
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ARTICOLO 20. Bilancio Sociale

C.1
AVIS Nazionale, con apposito atto deliberativo del Consiglio Nazionale, redige annualmente il Bilancio Sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni.

C.2
Le Avis sottordinate, pur in ossequio della propria autonomia, sono tenute ad osservare le prescrizioni inerenti la raccolta dei dati, finalizzata alla stesura del Bilancio Sociale sulla scorta di apposite direttive annualmente emanate.

ARTICOLO 21. Cariche

C.1 
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

C.2 
I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale.

C.3 
I Presidenti delle Avis Provinciali non possono essere componenti dell’Ufficio di Presidenza Regionale.

C.4 
Fatte salve le norme previste dal codice civile, non possono comunque far parte dello stesso organo associativo delle Avis Provinciali, Regionali e Nazionale e dell’Ufficio di Presidenza delle Avis Comunali parenti o affini fino al secondo grado conché coniugi o conviventi.

C.5 
Il titolare di una qualunque carica associativa diviene incompatibile in caso di mancata astensione in occasione dell’adozione di atti e/o provvedimenti nei casi di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’associazione o che possa essere di pregiudizio per la stessa.

ARTICOLO 22. Regolamento delle Avis territoriali

C.1 
Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in contrasto con il presente Regolamento. Alle Avis sovra ordinate è demandato il potere di verifica su detta conformità.

C.2 
In assenza dell’adozione di Regolamenti locali nell’ordine delle sovraordinate, il presente Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.

ARTICOLO 23. Norme elettorali

C.1 
Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 24. Data e indizione delle elezioni

C.1 
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 25. Elettorato attivo

C.1 
Ogni socio persona fisica – ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto Nazionale – esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ARTICOLO 26. Elettorato passivo

C.1 
Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base, delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per l’Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea Regionale o Equiparata e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.

C.2 
La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di Base, dell’Avis Comunale o Equiparata, dell’Avis Provinciale o Equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, dell’Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale.

C.3 
La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

C.4 
La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2,3,4 e 5 del presente Regolamento.

C.5 
L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

C.6 
Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.

C.7 
All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

ARTICOLO 27. Candidature

C.1 
La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o Equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.

C.2 
Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

C.3 
Nella valutazione delle candidature relative alla composizione dell’Organo di Controllo si dovrà tener conto prioritariamente delle competenze del candidato nell’ambito del mondo del volontariato, dell’economia sociale e del Terzo Settore. Le stesse dovranno essere indicate nella domanda di candidatura.

C.4
Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

C.5 
Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata.

C.6 
Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ARTICOLO 28. Competenze della commissione verifica poteri 

C.1 
A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Generale degli Associati, dal comma 6 dell’articolo 8 del presente Regolamento.

C.2 
L’Avis Regionale, per le Avis Comunali e di Base o Equiparate, potrà stabilire il numero dei soci al di sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.

C.3 
La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di riferimento.

C.4 
È cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.

C.5 
Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 8, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte ed oggettivamente documentate con riferimento all’anno precedente.

C.6 
La Segreteria locale interessata – nonché quella Nazionale, per quanto di sua competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.

C.7 
È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate in ordine all’esame dei documenti assembleari consegnati e comunque nel rispetto del precedente comma 5, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 8, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

C.8 
La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea.

C.9 
In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto dal Presidente dell’Assemblea.

C.10 
Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da questi ultimi segnalati alla Presidenza dell’Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

C.11 
Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

C.12 
La Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.

ARTICOLO 29. Norme applicative sulla composizione degli organi sociali

C.1 
La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell’AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.

C.2 
Nelle Avis di Base e nelle Avis Comunali o Equiparate si applica il sistema maggioritario:
risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

C.3 
L’Assemblea ordinaria di Avis Provinciale dell’anno precedente a quella elettiva stabilisce le modalità di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale; tali modalità potranno prevedere l’applicazione del metodo d’Hondt, in alnalogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa l’Assemblea potrà deliberare di procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. In assenza di variazioni apportate restano confermate le modalità precedentemente adottate.

C.4
Nelle Avis Provinciali o Equiparate l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – di suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.

C.5 
Nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l’assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.

C.6 
In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di Base o Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.

C.7 
L’assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o Equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo D’Hondt, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o Equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o Equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica;
si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o Equiparate.

C.8 
Per le Avis Regionali o Equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola provincia o nelle quali l’Avis sia presente in una sola provincia, l’assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o Equiparate.

C.9 
In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

C.10 
Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito secondo l’ordine dell’elenco dei non eletti risultante dal verbale assembleare.

ARTICOLO 30. Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese

C.1 
In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’articolo 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

C.2 
Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.
C.3 
I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

C.4 
In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

C.5 
Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi.In particolare:
a. ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
b. ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
c. ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
d. ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
e. ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – di altri associati Persone Giuridiche.

C.6 
Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

C.7 
Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione.

ARTICOLO 31. Il comitato elettorale

C.1 
L’Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

C.2 
Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

C.3 
I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.

C.4 
Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
a. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente articolo 25;
b. provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle Avis Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
c. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
d. effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
e. affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
f. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
g. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
h. procede allo spoglio delle schede;
i. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte dell’interessato.

C.5 
Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis interessata entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del verbale, nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale.

C.6 
Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 30.

ARTICOLO 32. Votazioni

C.1 
I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti.

C.2 
Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o Equiparate potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell’assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

C.3 
L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
a. le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
b. l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
c. all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
d. le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

C.4 
Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 33. Ricorsi contro i risultati delle elezioni e le decisioni del Comitato Elettorale

C.1 
Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

C.2 
La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 28. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

C.3 
Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

C.4 
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ARTICOLO 34. Norma finale

C.1 
Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione nelle more di approvazione degli schemi tipo delle Avis territoriali.

C.2
Le norme dei regolamenti delle Avis territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadono e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.

C3
Per quanto riguarda AVIS Nazionale si applica l’art. 15 del presente Regolamento nonché quanto disposto dal vigente art. 30 del D. Lgs 117/2017. In presenza dei presupposti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, all’Organo di Controllo verrà affidata la revisione legale dei conti. Per le Avis Regionali, le Avis Provinciali, le Avis Comunali e le Avis di Base, laddove siano superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, secondo le prescrizioni ed i compiti di cui al succitato art. 30. Per le predette strutture associative, qualora non vengano superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le prescrizioni e con i poteri previsti dallo Statuto in vigore alla data di approvazione del D. Lds. 117/2017.

 

Codice etico

1. Premessa La responsabilità sociale è stata definita da Howard Bowen, considerato il padre della Corporate Responsibility, nel 1953 nel seguente modo: ‘La RSI fa riferimento agli obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, o seguire quelle linee di azione auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società.’Per Responsabilità Sociale delle Imprese (e delle organizzazioni) o secondo l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsibility, si intende ‘l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese e delle organizzazioni, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate’.La Responsabilità Sociale di Impresa e di Organizzazione riguarda comportamenti volontari di AVIS che vanno oltre il semplice rispetto degli obblighi giuridici, ritenendo, altresì, che un’organizzazione debba integrare i valori etici nella gestione delle sue attività e rapportarsi in modo esplicito con tutti i soggetti profit e non profit che sono interessati ed in qualsiasi modo coinvolti dal suo operare nell’ambiente esterno (gli stakeholder o ‘portatori di interesse’).Alla base di un’organizzazione socialmente responsabile qual è AVIS, ancor più se essa rientra nell’ambito delle organizzazioni di terzo settore, di cittadinanza attiva e della società civile, che per la loro attenzione al territorio e il diretto rapporto con la cittadinanza rivestono un’importanza fondamentale per lo sviluppo sociale, vi è l’elaborazione e la condivisione di un codice etico. Il presente documento denominato ‘Codice etico’ o ‘Codice’, adottato dal Consiglio Nazionale, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito ‘AVIS’) ed i suoi dipendenti, collaboratori, soci e volontari assumono espressamente nei confronti degli stakeholders o portatori di interesse, pubblici e privati, con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività. L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano in AVIS, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi di AVIS stessa. L’etica nei comportamenti costituisce un valore imprescindibile per AVIS e l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano i principi distintivi di tutte le attività svolte dall’organizzazione.

2. Ambito di applicazione e destinatari Il presente Codice Etico, adottato da AVIS, stabilisce l’insieme dei principi e delle regole di comportamento cui devono attenersi i soci persone fisiche (per socio si intende: ‘chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo’ Statuto Nazionale art. 6.2) e i soci persone giuridiche (‘Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige – Sudtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali’ Statuto Nazionale art. 4.2), gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di AVIS. Il presente codice etico trova pure applicazione a tutti i soggetti che su designazione di AVIS facciano parte di comitati etici, gruppi di ricerca e di lavoro, Consigli di amministrazione di società di capitali o di persone o qualunque altro organo o ente pubblico o privato. AVIS si impegna a portare il presente Codice Etico a conoscenza di tutti i destinatari sia interni sia esterni l’Ente attivando gli opportuni canali di comunicazione. I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti. Il presente Codice Etico, è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 marzo 2015 e condiviso dall’Assemblea Nazionale degli Associati del 22 maggio 2015 ed è vincolante per i comportamenti di tutti i suoi destinatari e dei terzi che abbiano con AVIS rapporti stabili o temporanei o che ricevano incarichi da essa.

3. Visione Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una legge dello Stato Italiano, AVIS è un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro, persegue finalità di solidarietà umana che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di emocomponenti – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

4. Missione Fin dalla sua costituzione gli scopi dell’associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. AVIS pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
– Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
– Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
– Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
– Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
– Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
– Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
o Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

5. Principi e valoriAVIS Riconosce anche il valore di un impegno all’applicazione di principi etici e di diritti umani che possono andare oltre la conformità alle leggi esistenti. A tale scopo i soci, i volontari, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di AVIS devono rispettare e promuovere i seguenti principi :
– onestà;
– affidabilità;
– obiettività e imparzialità;
– correttezza ;
– trasparenza;
– riservatezza.

5.1 Onestà
Agire, quotidianamente, con onestà, lealtà, rettitudine, sincerità, in base a principî morali ritenuti universalmente validi, astenendosi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo, e operando in libera coscienza, non alterata da secondi fini. L’agire in AVIS e per AVIS dovrà avvenire nel rispetto del vivere decoroso e dignitoso della persona umana.

5.2 Affidabilità
La correttezza nel funzionamento degli organi Associativi, degli apparati amministrativi e decisionali, della manifestazione di volontà dei soci e collaboratori nonché dei dipendenti equivale a serietà ed attendibilità di AVIS quale soggetto giuridico che merita fiducia ed al contempo, organismo che evidenzia una maggiore probabilità di portare a risultati concreti e positivi ed al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale e culturale nella donazione del sangue.

5.3 Obiettività ed imparzialità
AVIS uniforma la sua attività ai principi di obiettività ed imparzialità dell’operato considerando l’equità dei comportamenti un ineludibile principio di vita e condotta amministrativa e gestionale. AVIS mantiene un atteggiamento realistico, esente da pregiudizi e da interpretazioni personalistiche che possano inficiare l’obiettiva e serena valutazione dei fatti . AVIS fa divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria che ledano il principio dell’imparzialità dell’attività associativa. Il principio di imparzialità nella condotta associativa manifesta, infatti, la realizzazione dei diritti individuali e significa tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. A tal fine AVIS pone in essere azioni che tendono a realizzare politiche tese a rimuovere ogni situazione che possa essere fonte di discriminazioni.

5.4 Correttezza e buona fede
I rapporti interni ad AVIS, tra soci, ma anche con i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli stakeholder pubblici e privati devono essere improntati sui principi di lealtà e correttezza, operando l’Associazione sempre in completa buona fede e riconoscendo eventuali errori, per porvi poi rimedio con la massima dedizione e tempestività. AVIS si impegna a realizzare l’interesse sociale evitando di arrecare danno a terzi e, ove si rendesse necessario, ponendo in essere tutti gli accorgimenti utili ad evitare spiacevoli conseguenze.

5.5 Trasparenza
Una ulteriore garanzia sull’affidabilità di AVIS rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere e che stiamo perseguendo è la trasparenza e la diffusione dei dati e dei risultati inerenti l’attività associativa.

5.6 Riservatezza
L’individuo sia come singolo sia come parte di un gruppo sociale ha il diritto etico e legale alla privacy personale, fondato sul principio primario del rispetto della persona umana. AVIS, a tale scopo, garantisce la tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, riferendosi a quelli che vengono definiti come diritti inviolabili delle persone umane, in particolare ai diritti alla riservatezza ed all’identità personale contro le intrusioni negli archivi e banche dati delle donazioni e nelle informazioni personali.

NORME DI COMPORTAMENTO

6. Condotta nei rapporti con i Dipendenti, i Volontari ed i Donatori6.1 Gestione e sviluppo delle risorse umane
L’agire del personale, sia esso volontario sia dei dipendenti e collaboratori, viene indirizzato guardando all’etica del risultato. In coerenza con la mission e le strategie di crescita Associative, AVIS si indirizza al miglioramento continuo del capitale umano disponibile, adottando un programma di potenziamento delle conoscenze rivolto al raggiungimento degli obiettivi statutari. AVIS considera la formazione del personale una forma di crescita del capitale umano disponibile nell’associazione e fondamentale per un progressivo e continuo sviluppo della stessa. A tal fine favorisce la formazione al personale AVIS e predispone un modello di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti. AVIS garantisce l’assoluta uguaglianza di trattamento in fase di selezione indipendentemente da genere, origine etnica/razziale, religione, convinzioni politiche e sindacali. La selezione del personale avviene tramite colloqui valutativi nei quali viene preso in considerazione il curriculum dei candidati e le precedenti esperienze lavorative. L’incaricato competente, appositamente designato da AVIS, svolgerà i colloqui di selezione e, una volta individuato il candidato idoneo, provvederà ad inviare al Comitato Esecutivo la richiesta per l’instaurazione del rapporto di collaborazione. Il Comitato Esecutivo valuterà la proposta e si determinerà sulla instaurazione o meno del rapporto di lavoro.

6.2 Sicurezza e Salute
La sicurezza sul lavoro e la salute dei propri dipendenti sono elementi essenziali dell’operare di AVIS. A tal fine vengono applicate integralmente le normative vigenti e di volta in volta vengono messe in atto tutte quelle azioni, anche suggerite dai dipendenti, per aumentare sempre più il benessere sul luogo di lavoro. La salute dei lavoratori viene costantemente monitorata attraverso l’attività del Medico Competente. Tutti i lavoratori sono chiamati a rispettare le normative sulla sicurezza ed a segnalare alla Direzione eventuali problematicità che si evidenzino durante le attività. AVIS organizza, con cadenza annuale, momenti di aggiornamento dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti.

6.3 Tutela della Privacy
AVIS opera in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Privacy sul trattamento dei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari in particolare, adottando le opportune misure tecniche e organizzative per garantirne la riservatezza, eventualmente anche mediante la predisposizione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza dei dati) – anche se non più obbligatorio per legge – o un analogo documento che consenta il monitoraggio periodico della corretta applicazione di legge. AVIS si impegna nel rispetto della normativa vigente, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza sia che riguardi il proprio personale o i propri associati e volontari con particolare riferimento ai dati sensibili e relativi alla salute dei donatori (Cfr. art. 2 comma 5 e 7 del Regolamento Nazionale) e nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. I lavoratori ed i volontari nel loro operare devono attenersi a queste linee guida e non comunicare dati o situazioni che riguardino AVIS a figure esterne all’organizzazione.

6.4 Diligenza e buona fede
Ogni dipendente, socio, volontario e collaboratore di AVIS deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti con il contratto di lavoro, quelli derivanti dallo Statuto e regolamento associativo, osservando quanto previsto dal presente codice etico, assicurando prestazioni, funzioni ed attività richieste e portando il suo contributo personale di idee, proattività ed entusiasmo, apporti indispensabili per lo sviluppo armonico e duraturo dell’Associazione. Devono, altresì, improntare la propria condotta al rispetto reciproco ed alla cooperazione e collaborazione a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità assunto. Devono conoscere ed attuare quanto previsto da AVIS in tema di tutela della salute, di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della privacy. I dipendenti, i soci ed i collaboratori, sono tenuti ad osservare e garantire la massima riservatezza in merito a quanto attinente il loro lavoro, in relazione alle attività di AVIS. Il personale, dipendente e volontario, è tenuto a segnalare all’Organismo di Vigilanza e/o proprio Responsabile e/o Segretario Generale e/o Presidente qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite.

6.5 Conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è quella situazione in cui si trova una persona quando a causa del ruolo, della carica o dell’ufficio ricoperto debba compiere uno o più atti che risultino sfavorevoli per sé o per un’altra persona con cui sia in rapporto (di lavoro, affettivo ecc.). I dipendenti, i soci, i volontari o i collaboratori di AVIS sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e devono astenersi dallo svolgere attività che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di AVIS in relazione alla legge quadro sul Volontariato (266/91). Devono, altresì, sottrarsi di utilizzare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività Associative per ottenere vantaggi diretti ed indiretti evitando ogni uso improprio e non autorizzato. I destinatari si impegnano ad astenersi da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi di AVIS o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di AVIS. E’ fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all’interno di AVIS. Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione al responsabile di funzione, al Presidente ed al Segretario Generale che provvederanno ad informare il Comitato Esecutivo il quale analizzerà la questione e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in conflitto di interesse dovrà assolutamente attenersi. Qualora la segnalazione avanzata ai soggetti sopra identificati, di situazioni nelle quali potrebbero rivelarsi conflitti di interessi in con quelli di AVIS, non dia esito o il dipendente si senta in difficoltà nel rivolgersi alle stesse, ne riferisce direttamente all’Organismo di Vigilanza. La mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui ai commi precedenti potrà portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto associativo o dell’incarico retribuito o gratuito ed alla segnalazione agli organi di giustizia interna per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme Statutarie e Regolamentari . I destinatari devono, comunque, espletare le attività lavorative ed associative ponendo in essere comportamenti corretti, lineari, leali, in aderenza a principi di etica relazionale ed in conformità alle disposizioni del Modello Organizzativo di Gestione disciplinato dal d.lgs 231/2001 adottato da AVIS. AVIS si attende che i dipendenti ed i soci evitino responsabilmente, per una serena gestione della vita associativa, anche la semplice apparenza di conflitto di interessi.

6.6 Tutela del Patrimonio
Associativo AVIS, per una corretta esecuzione dei servizi e per la gestione dell’organizzazione, si impegna ad allocare in Bilancio le risorse necessarie al buon funzionamento del sistema finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico cui l’Associazione concorre. Gli amministratori, i dipendenti, i soci, i volontari o i collaboratori retribuiti si impegnano ad utilizzare con diligenza e nel migliore dei modi le risorse messe a loro disposizione (siano esse materiali o immateriali) ed a mantenere integro il patrimonio avisino da utilizzi impropri o non corretti. Devono inoltre rispettate le norme di sicurezza connesse alla tutela del patrimonio avisino e collaborare nel processo di verifica del rispetto di tali norme da parte di imprese terze che operano su incarico di AVIS.Ai dipendenti, ai soci, ai volontari o ai collaboratori retribuiti non è consentito, a mero a titolo esemplificativo:
– fare copie di programmi su licenza per uso avisino o per terzi;
– utilizzare gli strumenti avisini di posta elettronica per inviare messaggi di posta elettronica per finalità diverse da quelle lavorative/associative e comunque tali da arrecare nocumento all’immagine associativa o a quella di soggetti terzi;
– navigare su siti internet dal contenuto illecito o comunque estranei all’attività lavorativa/associativa, durante l’orario ufficiale di lavoro.Qualsiasi bisogno di risorse dovesse manifestarsi durante lo svolgimento delle attività dovrà essere prontamente segnalato al Presidente e/o al Tesoriere e/o Segretario Generale che metteranno in atto tutte le azioni possibili per risolvere il problema compatibilmente con le risorse a disposizione di AVIS.

7. Principi di condotta dei rapporti con gli stakeholdersAVIS considera come propri stakeholder tutti quei soggetti (intesi come individui, gruppi o organizzazioni) le cui attività o i cui interessi siano coinvolti, a vario titolo, con l’attività dell’Associazione. I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Gli stakeholder di AVIS possono essere classificati nelle seguenti categorie:
1. Istituzionali (Ministeri, Parlamento, Fondazioni, Regioni, Assessorati, Aziende Sanitarie, etc. quali interlocutori privilegiati e primari delle attività AVIS);
2. Associazioni (organizzazioni con cui si instaura un rapporto sinergico per la promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva sul territorio attraverso eventi ed iniziative comuni) ;
3. Aziende e fornitori (soggetti giuridici con i quali si entra in relazione per il raggiungimento di specifici obiettivi associativi);
4. Soggetti attivi nell’Associazione, quali donatori, soci, dipendenti, collaboratori e cittadini con i quali si entra in rapporti relazionali quotidiani per la promozione e la diffusione della cultura della donazione di sangue e del volontariato.

7.1 Trattamento delle informazioni
Il trattamento delle informazioni relative agli stakeholder viene effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati attraverso procedure specifiche per la protezione dei dati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione dei dati che permettono di adottare opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento in funzione dei gradi crescenti di criticità delle informazioni.

7.2 Criteri di condotta con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione
I rapporti di AVIS con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, debbono ispirarsi ai principi di correttezza, imparzialità, indipendenza , correttezza e onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, improntati alla massima collaborazione. Quando si intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, gli amministratori, i dipendenti, i soci, volontari o i collaboratori non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno il potere decisionale, di concludere per conto delle Istituzioni e della P.A.. I destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall’offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali) al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto. Soltanto le funzioni associative a ciò preposte sono autorizzate ad assumere impegni ed a gestire rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio. Al consulente ed al soggetto ‘terzo’ incaricato eventualmente a rappresentare l’Associazione nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti di AVIS. AVIS, comunque, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto ‘terzo’ quando si possano creare conflitti d’interesse. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione AVIS non può trarre vantaggi se non sulla base di rapporti convenzionali, o di erogazioni o finanziamenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse ed adeguatamente documentate. E’ severamente vietato conseguire ingiustamente a danno della Pubblica Amministrazione contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o l’omissione di informazioni dovute. Non è consentito utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati all’AVIS per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, spetta a tutti gli organi di AVIS verificare che ciascun socio persona fisica o socio persona giuridica rispetti scrupolosamente tale disposizione, adottando attraverso l’O.d.V. (Organismo di vigilanza) anche opportuni controlli a campione. Non è consentito porre in essere azioni volte a procurare, per soci e/o soggetti terzi o per AVIS, qualsiasi tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri (ad esempio:
l’invio di documenti falsi o attestanti cose non vere). Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dai dipendenti o da terzi va segnalata tempestivamente da chi ne ha notizia al Segretario Generale e/o al Presidente. La mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui al paragrafo precedente potrà portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto associativo o dell’incarico retribuito o gratuito ed alla segnalazione agli organi di giustizia interna per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme Statutarie e Regolamentari.

7.3 Criteri di condotta con aziende e i fornitori
AVIS, nell’esercizio del proprio potere discrezionale si impegna all’individuazione del contraente più affidabile ed idoneo a realizzare, alle condizioni più vantaggiose, sia in termini economici sia qualitativi, i servizi richiesti. Si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori ed aziende adottando un sistema di scelta dei contraenti che si basa su rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità con i quali approva e controlla l’operato dei fornitori e collaboratori.

7.3.0 Scelta del fornitore
La scelta dei fornitori deve avvenire seguendo criteri di trasparenza, imparzialità, competenza, professionalità. Non è consentito indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso. Nell’organizzazione di AVIS vi è, dove concretamente possibile, separazione tra chi richiede un servizio o una fornitura e chi concretamente stipula il contratto. AVIS deve classificare i materiali ed i servizi da acquistare ed i loro fornitori sulla base dell’importanza e dell’impatto che questi stessi hanno sui servizi forniti al fine di predisporre opportuni controlli. Le funzioni aziendali e i dipendenti di AVIS sono tenuti ad osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i fornitori e ad osservare e far rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste. Sono vietate regalie da parte di Terzi (fornitori, committenti, altre istituzioni) eccedenti il modico valore a clienti, fornitori e collaboratori retribuiti. Il Comitato Esecutivo può deliberare regalie dal valore simbolico e come segno di riconoscimento per il lavoro/attività svolta ai propri dipendenti, soci, volontari o collaboratori retribuiti agli organi direttivi in occasione di particolari ricorrenze (S. Natale, Anniversari, ecc.) e sempre nel rispetto della Legge quadro sul volontariato. Chiunque all’interno dell’organizzazione è tenuto a comunicare al Presidente e/o al Tesoriere eventuali regalie ricevute da clienti o fornitori eccedenti il modico valore. Nell’ipotesi che l’azienda o il fornitore, nello svolgimento della propria attività per AVIS, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente codice, l’Associazione è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. L’integrità e l’indipendenza nei rapporti con le aziende ed i fornitori sono regolate da principi comuni e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di AVIS.

7.3.1 Aspetti etici nella acquisizione di beni e servizi
Nella prospettiva di conformare l’attività di approvvigionamento di beni e servizi, ai principi etici adottati, AVIS si impegna a richiedere, per particolari servizi o beni , requisiti di tipo sociale (ad esempio prodotti provenienti da beni confiscati o dal commercio equo e solidale).

7.4 Criteri di condotta con i collaboratori
Nella scelta del collaboratore e/o professionista cui affidare incarichi, AVIS si impegna ad adottare criteri ispirati a principi di competenza, trasparenza e correttezza, integrità morale e professionale della persona da coinvolgere nel rispetto del carattere fiduciario del rapporto. La valutazione del personale con cui collaborare è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze Associative, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Il responsabile del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione del collaboratore. Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di collaborazione e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste;
ed è tenuto a segnalare tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta nella esecuzione dell’incarico ricevuto. I compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte, dovranno essere adeguatamente documentati e proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione dell’importanza dell’opera affidata.

8. Doveri degli Amministratori, dei Revisori e degli altri organi I componenti degli organi sociali devono conformare la propria attività ai principi di correttezza e integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta in AVIS. Ciascun componente degli organi sociali di AVIS che si venisse a trovare in una condizione di conflitto di interesse per questioni lavorative, di parentela o per qualsiasi altra situazione potesse sorgere derivate dalle Legge quadro sul volontariato, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Segretario Generale o al Presidente che provvederanno ad informare il Comitato Esecutivo il quale analizzerà la questione e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in conflitto di interesse dovrà assolutamente attenersi. La mancata comunicazione potrà portare, nei casi più gravi, anche alla richiesta di revoca del membro dell’Organo associativo all’Assemblea Generale dei soci competente in materia ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) del Regolamento . AVIS si attende che i dipendenti ed i soci evitino responsabilmente, per una serena gestione della vita associativa, anche la semplice apparenza di conflitto di interessi. Ai componenti degli organi associativi è inoltre richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza nel rispetto delle linee di indirizzo associative nelle relazioni che essi intrattengono, per conto di AVIS, con le Istituzioni Pubbliche e Private. E’ richiesta loro la partecipazione assidua e informata alle attività di AVIS e sono tenuti a fare sempre un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;
ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le linee di condotta di AVIS e deve sempre essere volta a salvaguardare le informazioni riservate. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con AVIS.

9. Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con le Forze dell’Ordine e
con le Autorità con Poteri Ispettivi e di Controllo
 I destinatari del presente Codice devono osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni emanate nei settori connessi alle rispettive aree di attività. AVIS esige la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dei rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine, del Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi per conto dell’INPS, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di qualunque altra Pubblica Amministrazione. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle Istituzioni ed Autorità competenti. E’ severamente vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico) ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione. Non è consentito tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi (direttamente o tramite interposta persona) a chi effettua controlli, verifiche, accertamenti o ispezioni ovvero all’Autorità giudiziaria competente.

CONTROLLO

10. Divulgazione del Codice EticoAl presente Codice viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i soggetti interni ed esterni che collaborano con AVIS mediante apposite attività di comunicazione. Il Presidente Nazionale, il Segretario Generale ed i Presidenti delle Avis territoriali dovranno adoperarsi affinché tutti i collaboratori abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso riportate.

11. Attuazione del Codice EticoNell’ambito dell’adeguamento del proprio modello organizzativo, AVIS affida il compito di vigilare sul rispetto delle regole dettate dal presente Codice Etico ad uno o più Organismi di Vigilanza (di seguito OO.dd.VV.) istituiti su base nazionale o locale e dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo. I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a cooperare con gli OO.dd.VV. nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. Gli OO.dd.VV. devono essere informati dai destinatari del presente Codice di qualsiasi violazione che possa ingenerare responsabilità di AVIS ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo le modalità espresse nel documento ‘ Modello di Organizzazione e Controllo-Organismo di Vigilanza’ approvato dal Consiglio Nazionale in data 21 marzo 2015. Dopo l’istituzione degli OO.dd.VV. qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dai soci, dai dipendenti o da terzi destinatari delle regole del presente Codice, va segnalata tempestivamente. L’O.d.V. operante a livello nazionale riceverà le segnalazioni esclusivamente alla casella mail dell’Organismo di Vigilanza (inserire casella mail dell’OdV). Sino alla data di approvazione del documento di cui sopra e della istituzione degli OO.dd.VV. il presente Codice vale come documento di programma cui si debbono ispirare tutti gli aderenti alla Associazione, persone fisiche e giuridiche, la cui violazione può essere contestata dal Presidente o dal Consiglio Nazionale a norma di statuto ex art. 15 avanti al Giurì nazionale in grado unico di giurisdizione.

12. Sistema Disciplinare e meccanismi sanzionatoriI comportamenti contrari alle norme vigenti, al presente codice etico e alle procedure, posti in essere da parte degli associati che si intendono pregiudizievoli dell’interesse di AVIS determinano l’applicazione delle sanzioni dallo Statuto e dai regolamenti di Avis da parte degli organi di controllo e di giurisdizione interna;
ai lavoratori subordinati sono applicabili le sanzioni previste dal contratto aziendale e dalle leggi civili;
ai lavoratori autonomi ed alle società o enti prestatori di servizi o fornitori di beni e ad ogni altro soggetto tenuto al rispetto del codice sono applicabili le sanzioni contrattualmente previste e quelle previse dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del procedimento penale, amministrativo o civile eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente.

13. Monitoraggio e AggiornamentoIl presente Codice deve essere riesaminato annualmente al fine di garantirne l’aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio Direttivo di AVIS sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento. Il Consiglio direttivo, su proposta dell’Organismo di Vigilanza e sentito il parere del Collegio dei revisori, che può al riguardo formulare proposte allo stesso Consiglio di Amministrazione, provvede annualmente a recepire i necessari aggiornamenti del Codice Etico.

14. Norma transitoriaSino alla data di approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui sopra e dell’istituzione dell’Organismo di Vigilanza il presente Codice vale come documento di programma cui si debbono ispirare tutti gli aderenti alla Associazione, persone fisiche e giuridiche, la cui violazione può essere contestata dal Presidente o dal Consiglio Nazionale a norma di regolamento dinanzi agli organi di giurisdizione interna.